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MINISTERO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE DECRETO 25 FEBBRAIO 2001 Approvazione del progetto per il riassetto funzionale dei matrimoni. Incentivi alla rottamazione delle mogli
Il Ministro per la Solidarieta' Sociale
- visti gli ingenti danni provocati dalla convivenza pluridecennale
tra mariti e mogli su tutto il territorio nazionale;
E M A N A il seguente regolamento Art. 1 A partire dalla data del 1 Aprile 2001 e per la durata di un anno (salvo proroghe) e' consentita la rottamazione della propria moglie. Art. 2 Possono accedere ai benefici di legge le coppie che risultano regolarmente sposate alla data del 31 Dicembre 1999. Al fine del computo di anzianita' non vanno considerati periodi di effettiva separazione. Eventuali ricoveri ospedalieri di uno dei due coniugi devono essere calcolati al 50% dei giorni di effettiva degenza. I giorni di ferie goduti, purché trascorsi insieme danno diritto ad una maggiorazione del 50%. Art. 3 Possono essere rottamate le mogli con una eta' minima di 35 anni anche se sessualmente attive. Tale limite di eta' scende a 30 in caso di turbe psichiche delle stesse o, comunque, della sfera comportamentale (quindi tutte). In tal caso e' sufficiente esibire apposita certificazione medica, attestante la natura dell'infermita', purché rilasciata da struttura pubblica. Art. 4 Al momento della rottamazione va esibita la documentazione
e consegnato il materiale di seguito elencato: Art. 5 In caso di "sussistenza in vita" della suocera e' prevista la cosiddetta "DOPPIA ROTTAMAZIONE" con la formula del "prendi due e paghi uno". Per accedere a tale beneficio e' necessario che la suddetta suocera non sia titolare di pensione ne' abbia redditi aggiuntivi. In nessun caso si potra' rottamare una suocera proprietaria di un palazzetto antico. Sui casi di tale rottamazione l'IVA passa dal 20% al 4%. Le spese sostenute, inoltre, potranno essere dedotte, ai soli fini IRPEF, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001. Art. 6 La "Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili)" e' preposta al ritiro della moglie da rottamare ed all'invio della stessa presso gli appositi centri di raccolta. A tale scopo e' attuativo il protocollo d'intesa del Ministero Degli Esteri Italiano di concerto con quello polacco per l'immediata attivazione del campo di concentramento di Auschwitz. Solo per comprovate situazioni di sovraffollamenton si potranno inviare le rottamate presso le locali Fosse Ardeatine dove personale altamente qualificato (tiratori scelti) della Legione Straniera provvedera' all'eliminazione definitiva della merce pervenuta. Art. 7 In nessun caso la moglie rottamata puo' essere riciclata. Tutti i prodotti della rottamazione, altamente tossici, dovranno essere rinchiusi in appositi contenitori ed interrati ad una profondita' minima di 10 metri in zone desertiche e/o montuose. Art. 8 A rottamazione avvenuta verra' rilasciato apposito certificato attestante lo stato di "UOMO LIBERO" dell'ex marito e l'inserimento dello stesso negli appositi elenchi anagrafici. Art. 9 La "Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili)" offre per ogni rottamata:
Roma, 25 Febbraio 1999 Il Ministro per la Solidarieta' Sociale LIVIA TURCO |
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